Lastrici solari

Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 1126 c.c.).

Condominio - Lavori di ristrutturazione di un appartamento - Infiltrazioni d'acqua - Danni provocati al terrazzo sottostante - Terrazze del piano attico e del piano superattico di proprietà comune - Esclusione - Proprietà esclusiva della controparte - Responsabilità della stessa dei danni lamentati dall'esponente - Ex art. 2051 c.c. L'articolo1126 c.c. stabilisce l'imputazione della responsabilità e la conseguente ripartizione del risarcimento dei danni derivanti dal lastrico solare all'interno del condominio, in esso compresi il proprietario o il titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare, cosi' come i proprietari dei sottostanti appartamenti, proprio sul presupposto che si tratti di obbligazione gravante sul condominio stesso, all'interno del quale le spese devono essere ripartite tra i singoli condomini.

Tribunale Roma, sez. VII, civ., sentenza 18 aprile 2012, n. 7729

INFILTRAZIONI E DANNI, RESPONSABILITA' EX ART. 2051 C.C. - CONDOMINIO - LASTRICO SOLARE - FUNZIONE DI COPERTURA - OMESSA MANUTENZIONE - DANNI - RESPONSABILITÀ - RIPARTIZIONE SPESE: In tema di condominio di edifici il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o se di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c., risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c.

Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 22 marzo 2012, n. 4596

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - BENI E SERVIZI COMUNI - LASTRICO SOLARE - LASTRICO SOLARE DI USO ESCLUSIVO - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - TITOLARITÀ - RIPARTIZIONE DELLE SPESE SECONDO I CRITERI DI CUI ALL'ART. 1126 C.C. - DOMANDE DI RIPRISTINO E RISARCITORIA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONDOMINIO - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO TITOLARE DELL'USO ESCLUSIVO - LIMITI: Poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 c.c. (ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo). La relativa azione, pertanto, va proposta nei confronti del condominio, in persona dell'amministratore - quale rappresentante di tutti i condomini obbligati - e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico, il quale può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all'esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, deliberata dagli altri obbligati, e al solo fine di sentirsi inibire comportamenti ostruzionistici od ordinare comportamenti di indispensabile cooperazione, non anche al fine di sentirsi dichiarare tenuto all'esecuzione diretta dei lavori medesimi. 

Tribunale Roma, sez. V, civ., sentenza 19 marzo 2012, n. 5629

Condominio - Parti comuni - Lastrico solare - Presunzione di comunione - Sussistenza - Superamento - Titolo contrario - Necessità - Valutazione: La presunzione di comunione, tra i condomini di un edificio condominiale, delle parti comuni indicate dall'art. 1117 c.c. può esser superata soltanto se il contrario risulta dal titolo e non dalla singola situazione di fatto. Inoltre, al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni è attribuita al condominio, deve escludersi che un singolo condomino abbia potuto acquisirne con atto successivo la proprietà esclusiva dall'originario unico proprietario, seppure il bene, per la conformazione dei luoghi, sia di fatto goduto ed utilizzato più proficuamente e frequentemente da tale condomino piuttosto che dagli altri. 

Tribunale Roma, sez. VII, civ., sentenza 14 marzo 2012, n. 5335

Condominio - Infiltrazioni dal lastrico solare - Responsabilità del condominio - Sussistenza - Ripartizione spese - Individuazione: In tema di condominio di edifici il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell'amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1130 c.c. 

Corte di Cassazione, sez. II, civ., sentenza 6 marzo 2012, n. 3465

Condominio negli edifici - Beni e servizi comuni - Lastrico solare - Lastrico solare in uso o in proprietà esclusiva di uno dei condomini - Riparazione o ricostruzione - Ripartizione delle spese ex art. 1226 c.c. - Limiti - Difetto di manutenzione del lastrico solare - Danni derivanti ai singoli condomini o a terzi - Responsabilità del condominio - Sussistenza: Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; di conseguenza, il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 cod. civ., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare.

Corte di Cassazione, sez. III, civ., sentenza 6 marzo 2012, n. 3454

Condominio - Lastrico solare - Danni da infiltrazione - Legittimazione del proprietario esclusivo - Limiti - Conseguenze - Fattispecie. (Cc, articoli 1117, 1126, 1130, 1131 e 2051): In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni da infiltrazione causati alle proprietà sottostanti spetta al proprietario del lastrico solare soltanto allorché detti danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva, spettando altrimenti al condominio. Qualora pertanto detto proprietario, nel giudizio instaurato nei suoi confronti, intenda eccepire il proprio difetto di legittimazione, egli ha l'onere di precisare, con opportuni riferimenti agli atti processuali, che l'azione introduttiva del giudizio era stata esercitata o comunque si era rivelata, all'esito dell'istruzione, come avente a oggetto una situazione dannosa non imputabile al medesimo in via esclusiva, ma della quale doveva rispondere il condominio. (Nella specie, ha precisato la Suprema corte che una tale condotta non risulta mai avere formato oggetto di prova al riguardo, neppure offerta). (M.Fin.).